Home
Lo Staff
Sportello C.C.I.A.A.
Attualità/Novità/Utility
Le Convenzioni
Downloads
Links esterni
F.A.Q.
Area Clienti

 

 

 

 

Studio Di Censo                 F.A.Q.

 

 Home Page  |  Cont@ttaci  |             

F.A.Q.: Domande Frequenti

 

Facci la tua domanda e se sarà una delle domande frequenti la pubblicheremo nella pagina

 

1) Quando dev'essere presentato l'elenco dei clienti e dei fornitori?

Entro il 29/04/2008 Visualizza la circolare in merito

 

2) Quando devo pagare le Imposte sull'Unico 2008?

A tal riguardo è da specificare che esisteno 2 scadenze differenti, la prima fissata al 16 giugno, la seconda fissata al 16 luglio. Come prassi di studio usiamo consigliare la scadenza del 16 luglio, dato che sarebbe come beneficiare del pagamento di una fattura con una dilazione di pagamento di 30 giorni, il tutto a discapito di una irrisoria e minima percentuale di sovrattassa pari allo 0,4%, che se confrontato al tasso attivo di banca o peggio ancora al tasso passivo di banca, rende la scadenza del 16 luglio assolutamente più appetibile rispetto a quella del 16 giugno.

 

3) Cos'è il Ravvedimento Operoso?

Il RAVVEDIMENTO OPEROSO è una delle modalità che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, per sanare inadempienze nei pagamenti degli F24 (mancato rispetto delle scadenze originarie) ed altre inadempienze (es. mancata presentazione dichiarazione dei redditi), mediante il pagamento di interessi al tasso legale per i giorni di ritardo dalla data do scadenza originaria, e di una sanzione pari al 3,75% (entro 30 gg. dalla data di scadenza originaria) o 6% (entro la data di presentazione della dichiarazione successiva) dell'importo non adempiuto regolarmente. La sanzione ridotta in luogo del 10% o del 30% a seconda dei casi, viene concessa nel caso in cui il contribuente VOLONTARIAMENTE e PRIMA CHE SIA COMINCIATA UNA QUALSIASI OPERAZIONE DI ACCERTAMENTO SU QUEL TRIBUTO, decida di mettersi in regola con le suddette scadenze nei modi e nei termini adeguatamente previsti. N.B.: La necessità di R.O. sorge anche se il ritardo nel pagamento di un F24 è di solo 1 giorno...in tal caso al contribuente converrà operare il pagamento mediante ravvedimento usufruendo in sostanza di una dilazione di pagamento di 30 gg.

 

4) Come devo comportarmi in caso di Fatturazione nazionali ed internazionale di Rottami?

La normativa è variata con le ultime riforme messe in atto dal Governo Berlusconi, infatti, con l'articolo 35 del decreto legge 30/09/2003, n. 269, è stato riformulato il comma 8 dell'articolo 74 del Dpr n. 633/1972 e sono stati abrogati i commi 10 e 11 dello stesso articolo 74.
Ciò che va rimarcato è la notevole semplificazione introdotta dal legislatore in un settore, come quello dei rottami, che, tra preclusioni e condizioni, risultava nel testo previgente dell'articolo 74, quantomeno, di difficile gestione.

Le novità recate dal citato articolo 35 del decreto legge n. 269/2003, possono essere così sintetizzate:

  1. ampliamento dell'ambito applicativo del nuovo regime Iva alle "... cessioni dei semilavorati di materiali ferrosi ..." così come dettagliatamente elencati nella nuova formulazione del comma ottavo e nel successivo nono comma

  2. applicazione dell'imposta con il meccanismo del cosiddetto reverse charge

  3. eliminazione delle differenziazioni legate alle caratteristiche della sede dell'operatore o all'ammontare del suo volume d'affari

  4. eliminazione dell'opzione per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari da parte dei raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa e che abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 77.468,53 euro.

La nuova disciplina Iva dei rottami e dei materiali di recupero prevede che le cessioni vengano assoggettate all'Iva con il meccanismo del reverse charge.
Tale particolare metodo di applicazione dell'imposta, già noto agli operatori del settore dell'oro industriale, prevede l'inversione dell'obbligazione tributaria, vale a dire che la tassazione viene trasferita in capo all'acquirente, il quale diviene il debitore dell'imposta in luogo del cedente.
In sostanza, il cedente deve emettere fattura indicando in essa il solo valore imponibile dell'operazione, specificando nella stessa, quale norma di non imponibilità, l'articolo 74, comma 8, del Dpr n. 633/72.
A sua volta, il cessionario deve integrare la fattura così ricevuta con l'indicazione in essa dell'aliquota e dell'imposta relativa. La fattura, in tal modo integrata, deve essere registrata nel registro delle fatture, o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento o anche oltre, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento stesso e con riferimento al relativo mese. Il medesimo documento è annotato, poi, nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25.
L'acquirente diviene così il debitore dell'imposta ma, grazie alla registrazione della fattura sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti, senza che avvenga un effettivo versamento di imposta.

Per quanto riguarda le importazioni l'imposta è accertata e liquidata in dogana ma non deve essere corrisposta in tale sede, bensì con il citato sistema della doppia registrazione (Reverse Charge).
Si fa notare, inoltre, che, mediante una modifica all'articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, sono stati ricondotti a tassazione gli acquisti intracomunitari. In tal caso non si sono resi necessari ulteriori interventi normativi poiché gli acquisti intracomunitari sono soggetti per loro natura al meccanismo del reverse charge.

Infine, nel caso in cui la cessione sia effettuata da un privato, questa operazione viene a configurarsi come non soggetta a Iva per carenza del presupposto soggettivo da parte del cedente, il quale non è un soggetto passivo d'imposta.. Nel caso contrario in cui l'acquirente sia un privato, l'imposta è dovuta dal cedente secondo i criteri ordinari, vale a dire: emissione di fattura con addebito di imposta, registrazione della stessa nel solo registro delle fatture emesse, o dei corrispettivi, e versamento dell'imposta.

Nulla cambia invece relativamente alle cessioni intracomunitarie e alle cessioni all'esportazione aventi per oggetto i rottami e gli altri materiali di recupero di cui all'art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. 633/1972.

Entrambe le categorie di operazioni beneficiano, pertanto della non imponibilità prevista dall'art. 41 del D.L. n. 331/1993 per quanto attiene alle cessioni intracomunitarie, e dall'art. 8 del D.P.R. N. 633/1972 per quanto attiene alle cessioni all'esportazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Scadenze del mese 

16/06/2008

. Imposte e Tasse da

  Unico 2008

. Pagamento I.C.I.

. Liquidaz. Iva Mensili

. I.N.P.S. e Imposte

  Dirette Dipendenti

. Pagam. Rit. Acc.to

   (1038/1040 MAG)

. Dichiarazioni Intento

   Ricevute nel mese di

   MAGGIO

 

Home | Lo Staff | Sportello C.C.I.A.A. | Attualità/Novità/Utility | Le Convenzioni | Downloads | Links esterni | F.A.Q. | Area Clienti